Accesso civico
L’articolo 5 del DLgs 33/2013 e s.m e i. riconosce a chiunque il diritto di richiedere e ottenere, senza necessità di motivazioni, documenti, informazioni e dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice: di seguito accesso civico) nonché il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto citato (accesso generalizzato).
Il referente dell’accesso civico e dell' accesso generalizzato per Città Metropolitana di Genova è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (di seguito URP; numero verde 800509420 - telefono 0105499456), che è deputato alla tenuta ed aggiornamento del Registro degli accessi di cui alla Delibera ANAC 1309/2016.
La richiesta di accesso civico e generalizzato va pertanto indirizzata a tale ufficio e può essere consegnata direttamente presso i locali URP di Piazzale Mazzini 2, Genova, oppure ad esso inviata secondo le seguenti modalità:
-tramite posta ordinaria all'Ufficio URP Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, Genova
-tramite posta certificata all’indirizzo PEC : pec@cert.cittametropolitana.genova.it
-tramite fax al numero 010/5499575
- tramite posta non certificata all'indirizzo: info@cittametropolitana.genova.it
Per la formulazione della richiesta possono essere utilizzati i modelli all’uopo predisposti dall’Ente (cfr. allegati Istanza accesso civico e generalizzato). Sulla busta e/o nell'oggetto dell'istanza riportare la dicitura "Istanza di accesso".
Tempi del procedimento
30 giorni, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m. e i. (sospensione del termine).
Modalità di opposizione avverso le decisioni dell’Ente.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (di seguito RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 s.m. e i, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, come – ad oggi – nella Città metropolitana di Genova, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore e quindi al Difensore civico della Regione Liguria. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 e s.m. ei., il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame o ricorso al difensore civico ai sensi dei commi 7 e 8, D.lgs. 33/2013 s.m. e i.
Contatto del RPCT : direzione.generale@cittametropolitana.genova.it
Accesso civico
Anno | Titolo | Documento | Link |
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24/03/2022 | Richiesta di Accesso civico |
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24/03/2022 | Richiesta di Accesso civico generalizzato |
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31/12/2017 | Richieste accesso civico e generalizzato |
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31/12/2016 | Delega accesso civico |
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21/08/2014 | Determina Dirigenziale delega funzioni in materia di accesso civico |
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Informazioni dataset
Frequenza di aggiornamento | Data di inserimento | Ultimo aggiornamento | Area tematica | Etichetta |
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su richiesta | 29/12/2014 - 09:20 | 23/09/2021 - 10:59 | Trasparenza | trasparenza | amministrazione aperta | accesso informazioni | accesso pubblico |